Legge regionale Lazio 15/2008 testo coordinato 2025

Proseguono i miei post dedicati alle novità introdotte dalla Legge Regione Lazio 30 luglio 2025 n°12: stavolta il focus è sulla Legge Regionale 15/2008 dedicata alla vigilanza urbanistico-edilizia ed alle procedure di accertamento di conformità.

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su prompt dell’autore

le novità in sintesi

La legge 15/2008 è dedicata alle procedure repressive degli abusi, ma anche inevitabilmente a quelle di accertamento di conformità (cioè sanatoria per gli amici, da non confondere però con la sanatoria “straordinaria” che generalmente si riferisce alle procedure di condono). E’ una legge essenziale per il corretto funzionamento della macchina amministrativa del Lazio tant’è che in passato, a causa di una strutturazione forse errata di alcuni passaggi del testo originario, si produssero delle incongruenze i cui danni si sono trascinati per anni – sto parlando ad esempio del fatto che in origine l’oblazione per l’accertamento di conformità andava calcolato come il “doppio del costo di costruzione” invece che del “doppio del contributo di costruzione”: una parolina (sbagliata) che produsse conteggi allucinanti in procedimenti di sanatoria ordinari

La norma già in passato è stata “armonizzata”, anche se con tempistiche irragionevolmente lunghe (la parola “denuncia di inizio attività” è definitivamente scomparsa dal testo unico dell’edilizia nel 2016, ma solo oggi viene correttamente sostituita con “segnalazione certificata di inizio attività”), ma al di là delle polemiche forse ormai inutili, oggi abbiamo una norma che viene aggiornata ai contenuti più recenti del testo unico dell’edilizia, soprattutto alla luce del decreto salva-casa che, come ormai abbiamo imparato a conoscere, ha apportato notevoli implementazioni alle procedure non solo di sanatoria ma anche di verifica delle tolleranze costruttive.

La norma viene dunque principalmente aggiornata nelle procedure e nei riferimenti di legge, ma beneficia anche di delle novità assolutamente non secondarie, che vado a tratteggiare qui per punti:

  • viene (finalmente) innalzato dal 2% al 15% la soglia dell’incremento volumetrico per definire la “parziale difformità”: attenzione, questo non è un regalo agli abusivi ma semplicemente l’adeguamento a quelli che sono i valori “medi” delle altre regioni italiane. Si riferisce esclusivamente alle difformità compiute durante l’esecuzione degli interventi e all’intero edificio, e non agli abusi eseguiti volontariamente a posteriori sulle singole unità immobiliari (stesso concetto delle tolleranze costruttive). questa modifica afferisce all’art. 17 della legge. Vengono fatti altri aggiustamenti alle definizioni di parziali difformità;
  • è specificato che la procedura di “verifica sismica” dell’art. 34-bis comma 3-bis DPR 380/01 si applica anche agli accertamenti di conformità. Ciò non era del tutto scontato nel senso che la norma nazionale nell’art. 36-bis fa “semplicemente” riferimento alle procedure dell’art. 34-bis senza però esplicitare se esse si riferiscono all’inevitabile verifica delle tolleranze oppure proprio alla sanatoria di difformità strutturali. Con il nuovo articolo 22 comma 7 la Regione si spinge leggermente oltre lasciando intendere che la procedura della “verifica sismica” è applicabile agli accertamenti di conformità: d’altronde, tale presa di posizione era già avvenuta con la nota interpretativa della Regione Lazio (prot. 407168 del 4 aprile 2025) che ho più ampiamente commentato in questo post.
Le novità come visto non sono molte ma sono mirate e determinanti, soprattutto quella del primo punto.
Qui appresso si trascrive il testo coordinato della L. R. 11 agosto 2008 n°15 coordinata con le modifiche apportate dalla L. R. 30 luglio 2025 n°12. Il testo non ha valore ufficiale e sono peraltro anche omessi gli ultimi articoli: per riferimento al testo ufficiale si faccia riferimento sempre ed esclusivamente ai documenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio. 
Il testo che segue viene riportato quindi solo per pronta visione da parte del lettore ma soprattutto per rappresentarvi i miei commenti specifici che ho inserito all’interno del testo evidenziati con colore diverso per distinguerli dal testo di legge.
Per navigare l’inevitabilmente lungo testo che segue, usate l’indice dei contenuti più sopra che vi porta direttamente agli articoli in cui ci sono le novità più rilevanti.

articoli da 1 a 14 immutati

Legge
Regionale 11 Agosto 2008, n. 15 Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia

CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.
1 (Oggetto e finalità) – immutato

1. La
presente legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti
dalle leggi statali e in particolare dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive
modifiche, nonché nel rispetto dei criteri di sussidiarietà e di
leale collaborazione, detta una disciplina organica in materia di
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, allo scopo di
assicurare un ordinato sviluppo del territorio, la salvaguardia delle
risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Art.
2 (Collaborazione istituzionale) – immutato

1. La
Regione, per assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace
e stipula di apposite convenzioni tra amministrazioni, enti ed organi
statali, regionali e locali, tese a garantire, in particolare: a)
l’esercizio integrato delle funzioni di vigilanza e di accertamento
delle violazioni urbanistico-edilizie; b) l’effettiva demolizione
delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; c) la
gestione e lo scambio dei dati e delle informazioni relative
all’abusivismo.

Art.
3 (Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia) – immutato

1. Al
fine di sostenere gli enti preposti alla vigilanza
urbanistico-edilizia nell’esercizio delle funzioni di propria
competenza, la Regione: a) tramite le proprie strutture e anche
attraverso la Conferenza permanente Regione-Ordini e collegi
professionali, istituita con la legge regionale 22 luglio 2002, n.
19, attiva servizi di consulenza nonché di assistenza tecnica,
amministrativa e giuridico-normativa in ordine all’adozione degli
atti di repressione dell’abusivismo previsti dalla presente legge;
b) concede finanziamenti per l’organizzazione ed il potenziamento
delle strutture degli enti locali, ivi compresi i municipi, preposte
alla vigilanza; c) istituisce il fondo regionale di rotazione per le
spese di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, di cui
all’articolo 29.

2. La
Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente
commissione consiliare, stabilisce i criteri per l’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di
presentazione delle domande e di concessione ed erogazione degli
stessi.

Art.
4 (Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari) – immutato

1. La
Regione verifica periodicamente le trasformazioni del territorio
mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, programmati
dalla Giunta regionale anche d’intesa con gli enti locali o con
altri soggetti pubblici interessati.

2. I
rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui al comma 1
confluiscono nei sistemi cartografici territoriali regionali.

Art.
5 (Monitoraggio) – immutato

1. La
struttura regionale competente in materia di vigilanza
urbanistico-edilizia, allo scopo di conoscere e prevenire il fenomeno
dell’abusivismo e favorire il recupero e la pianificazione
territoriale-urbanistica, effettua un costante monitoraggio
attraverso, in particolare: a) i dati e le informazioni contenute
negli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi dell’articolo 10; b) i
dati e le informazioni provenienti da altri soggetti pubblici,
acquisiti anche a seguito delle forme di collaborazione istituzionale
previste dall’articolo 2; c) i riscontri e le analisi dei
rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui all’articolo
4; d) i riscontri emersi dalle indagini sul territorio effettuate ai
sensi dell’articolo 11.

Art.
6 (Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio) – immutato

1. È
istituito presso la struttura regionale competente in materia di
vigilanza urbanistico-edilizia, l’Osservatorio regionale
sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato osservatorio.

2. L’
osservatorio: a) analizza ed interpreta i risultati dell’attività
di monitoraggio di cui all’articolo 5; b) individua gli elementi
sociali, economici e territoriali del fenomeno dell’abusivismo; c)
riferisce periodicamente alla Giunta regionale e alla commissione
consiliare permanente competente in materia, nonché agli enti locali
interessati; d) formula proposte agli organi istituzionali della
Regione per il contrasto dell’abusivismo; e) si raccorda con
l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.

3. La
Giunta regionale stabilisce la composizione dell’osservatorio con
propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente
in materia.

4. L’osservatorio
è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base
della deliberazione di cui al comma 3.

5. Le
attività di segreteria dell’osservatorio sono assicurate
nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia di
urbanistica.

6. Le
relazioni e le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d) sono
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web
della Regione.

Art.
7 (Banca dati dell’abusivismo) – immutato

1. Nell’ambito
del sistema informativo territoriale regionale (SITR), di cui
all’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo del territorio), in raccordo con il sistema
informativo regionale per l’ambiente (SIRA) e con il sistema
informativo nazionale sull’abusivismo di cui all’articolo 32,
comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è costituita un’apposita banca dati
contenente i dati e le informazioni concernenti il fenomeno
dell’abusivismo edilizio nel territorio regionale, ivi compresi
quelli risultanti dagli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi
dell’articolo 10.

2. In
attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r.
38/1999 e nel rispetto della normativa statale sul coordinamento
informatico, la Regione concorda con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici coinvolti criteri e modalità per lo scambio e
l’integrazione di dati e di informazioni e per la creazione di una
rete unificata.

3. Gli
enti e le strutture regionali devono fornire i dati e le informazioni
in loro possesso alla banca dati di cui al comma 1.

CAPO
II VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA.
SANZIONI.
 Sezione I Titolarità ed esercizio della
vigilanza. Responsabilità degli abusi.

Art.
8 (Enti preposti alla vigilanza) 
 – immutato

1. Fatto
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia è esercitata dai comuni, anche in forma
associata o avvalendosi delle forme di collaborazione istituzionale
di cui all’articolo 2, con le modalità previste dalla presente
legge, dagli statuti e dai regolamenti comunali, al fine di
assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
nonché alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi.

2. In
caso di attività urbanistico-edilizia esercitata in aree naturali
protette regionali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo
28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di
aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

3. In
caso di attività urbanistico-edilizia concernente i beni culturali,
restano ferme le competenze in materia di vigilanza del Ministero per
i beni e le attività culturali di cui all’articolo 25.

4. Ai
sensi dell’articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in caso di attività
urbanistico-edilizia eseguita da amministrazioni statali, qualora il
comune accerti l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e
delle modalità esecutive di cui al comma 1 ne informa immediatamente
la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
quale compete, d’intesa con il Presidente della Regione, l’adozione
dei provvedimenti previsti dalle sezioni II e III.

Art.
9 (Attuazione della vigilanza) 
 – immutato

1. I
compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sono
svolti, secondo le modalità stabilite dalla presente legge nonché
dagli statuti e dai regolamenti comunali, dal dirigente o dal
responsabile della struttura comunale competente: a) sulla base di
verifiche d’ufficio; b) sulla base delle comunicazioni degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui al comma 2; c)
sulla base delle segnalazioni della struttura regionale competente in
materia urbanistica, ai sensi dell’articolo 11; (1a) d) su denuncia
dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli
enti portatori di interessi diffusi.

2. Ai
sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
provvedono a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre le
quarantotto ore, delle presunte violazioni urbanistico edilizie
riscontrate alle competenti strutture del comune e della Regione,
nonché alle altre autorità previste dall’articolo medesimo. (2)

3. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
accerta, entro trenta giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle
comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce previste al comma
1, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti ai sensi
delle disposizioni di cui alle sezioni II e III.

Art.
10 (Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi) 
 – immutato

1. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
redige ogni mese gli elenchi relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente e ai provvedimenti repressivi e sanzionatori
adottati e trasmette gli elenchi stessi, anche se negativi, alla
Regione, all’autorità giudiziaria e alla Prefettura – ufficio
territoriale del Governo.

2. Il
segretario comunale provvede ogni mese alla pubblicazione degli
elenchi mediante affissione nell’albo pretorio del comune. (3)

3. La
Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e
le modalità di redazione degli elenchi, di trasmissione, anche
telematica, alla Regione, nonché di raccolta e di trattamento dei
dati e delle informazioni ivi contenuti ai fini del monitoraggio di
cui all’articolo 5. Gli elenchi devono comunque contenere i dati
relativi alla tipologia di abuso, alla tipologia di vincolo, agli
atti di sospensione dei lavori, alle ingiunzioni di demolizione e ai
relativi accertamenti di inottemperanza, alle immissioni nel
possesso, alle acquisizioni al patrimonio degli enti pubblici, ai
provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, alle sanzioni
pecuniarie e ai titoli abilitativi in sanatoria.

Art.
11 (Indagini regionali sul territorio) 
 – immutato

1. La
struttura regionale competente in materia urbanistica, qualora
constati, dall’esito dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari
di cui all’articolo 4, dal monitoraggio di cui all’articolo 5 o
dalle denunce dei cittadini, situazioni di presunta violazione delle
norme urbanistico-edilizie che non risultano dagli elenchi degli
abusi edilizi di cui all’articolo 10, le segnala al comune
interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3. (3a) 1
bis. La Regione procede ad indagini documentali e sul territorio con
riguardo alle situazioni che presentino rilevante gravità in
relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto
urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli
elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, individuate
sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
L’esito delle indagini è segnalato al comune interessato, che
provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

2. (già abrogato in precedenza)

Art.
12 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del
committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del
progettista) 
 – aggiornamenti di mera forma

1. Il
titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella
presente legge, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti di
pianificazione paesistica e dei piani settoriali, al nulla osta
rilasciato dall’organismo di gestione dell’area naturale protetta
regionale nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle
previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o
prescrizioni stabilite dal medesimo. I suddetti soggetti sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e,
solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino
di non essere responsabili dell’abuso.

2. Ai
sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001, il direttore
dei lavori è esonerato da responsabilità qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del titolo
abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera,
fornendo al dirigente o responsabile della struttura comunale
competente contestuale e motivata comunicazione della violazione
stessa e, nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al titolo abilitativo, qualora abbia inoltre rinunziato
all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al suddetto
dirigente o responsabile. In caso contrario, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente segnala al
competente ordine o collegio professionale le violazioni disciplinari
stabilite dal medesimo articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

3. Ai
sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.p.r. 380/2001, per le opere
realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
attività
 segnalazione certificata di inizio
attività
, il progettista assume la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ne dà
comunicazione all’autorità giudiziaria e al competente ordine
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Sezione
II Sistema sanzionatorio. Procedure ordinarie.

Art.
13 (Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del
cartello) – immutato

1. Nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il
permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si
applica la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquecento euro a un
massimo di millecinquecento euro in relazione all’entità delle
opere stesse.

Art.
14 (Sospensione dei lavori) – immutato

1. Qualora
sia accertata l’esistenza di opere, non ultimate, in difformità
dalle norme di legge e di regolamento, dalle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed edilizi nonché dalle modalità esecutive
fissate dai titoli abilitativi, ovvero di opere, non ultimate,
conformi alle norme urbanistiche ma in assenza di titolo abilitativo,
il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
ordina l’immediata sospensione dei lavori.

2. L’atto
di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso,
al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i
primi. La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del
procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui
agli articoli successivi, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche.

3. Entro
quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i
provvedimenti sanzionatori definitivi di ingiunzione della
demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, di acquisizione
e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni pecuniarie,
nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi.


articolo 15

Art.
15 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo
abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Ferma
restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le
opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di
nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia
di inizio attività
 segnalazione certificata di
inizio attività
 nei casi previsti dall’articolo 22,
comma 3
 23, comma 01, lettere b) e c), del
d.p.r. 380/2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli
stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi
dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al
proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere alla
demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in
un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni,
indicando nel provvedimento l’opera e l’area che vengono
acquisite di diritto nel caso previsto dal comma 2. Ai fini della
presente legge, si considerano interventi eseguiti in totale
difformità dai citati titoli abilitativi gli interventi che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto dei titoli stessi, ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi, oltre i limiti indicati nel
progetto, e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di
esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Se
il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1,
l’opera e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al
patrimonio del comune.

3. L’atto
di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire
definisce la consistenza dell’area da acquisire, previo
frazionamento catastale effettuato dall’ufficio tecnico comunale,
ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie
strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all’amministrazione.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso
e per la trascrizione nei registri immobiliari, che ai sensi
dell’articolo 31, comma 6, del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche è eseguita gratuitamente. L’accertamento
dell’inottemperanza comporta, altresì, l’applicazione di una
sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20
mila euro, in relazione all’entità delle opere.

4. L’opera
acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
della struttura comunale competente a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che, con deliberazione consiliare, non si
dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l’opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, ambientali o paesaggistici culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico
previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo
17 bis della l. 241/1990 e successive modifiche. Nei casi in cui
l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 17 bis della l. 241/1990, può,
altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di
sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e
successive modifiche, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È
preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla
procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è
determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per
la rimozione delle opere abusive.

commento: il comma 4 viene modificato per recepire le disposizioni del decreto salva-casa, anche se non è espressamente citato.

5. Non
si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma
esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui
il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso.

6. Per
le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a
vincoli di cui agli articoli 24 e 26, l’acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore dell’ente cui compete la vigilanza
sull’osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle
opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli,
l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. In
caso di inerzia o di inadempimento del comune agli obblighi previsti
dal presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di
cui agli articoli 31 e seguenti e l’acquisizione gratuita del bene
e dell’area di sedime si verifica a favore della Regione stessa.

Art.
16 (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione
d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con
variazioni essenziali)
 – aggiornamenti di mera forma

1. Ferma
restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le
opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, ovvero mutamenti di
destinazione d’uso di cui all’articolo 7, terzo
comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia
di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)
 di
cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche,
 in assenza di permesso di costruire o di denuncia
di inizio attività
 segnalazione certificata di
inizio attività
 nei casi previsti dall’articolo 22,
comma 3
 23, comma 01, lettera a), del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi
ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo
17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario,
ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo
termine, comunque non superiore a centoventi giorni, alla demolizione
dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Decorso
inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita
a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.

3. Qualora,
sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente
alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di
applicazione della sanzione. In tale caso è comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre
1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni
edilizie) e successive modifiche.

4. Qualora
le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati
dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche,
l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del
vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al
proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione e il
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500
euro a 25 mila euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di
cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche resta
comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto
medesimo. (4)

5. Qualora
le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati
compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 2 aprile 1968, (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o
il responsabile della struttura comunale competente decide
l’applicazione delle sanzioni previste al comma 4 previa
acquisizione del parere di cui all’articolo 33, comma 4, del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi stabilito
nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso. (5)

6. In
caso di inerzia o inadempimento del comune agli obblighi previsti dal
presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui
agli articoli 31 e seguenti e introita le sanzioni pecuniarie.


articoli 17 e 18 – variazioni essenziali e parziali difformità

Art.
17 (Variazioni essenziali)

1. Ai
fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono
variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite
abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti
condizioni: 

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi
variazione degli standard 

b) aumento della volumetria o della
superficie lorda complessiva superiore al 10 per cento rispetto a
quella del progetto ovvero a quella assentita, quando per lo stesso è
richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r.
36/1987, il permesso di costruire; 

c) aumento superiore
al 2 15 per cento
del volume o
della superficie lorda complessiva del fabbricato; 

d) modifica
dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia
superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero
dei piani;
 modifica dell’altezza quando, rispetto
al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici
fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i
quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
 

e)
modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella
autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area
oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore
al 10 15 per cento della
sagoma stessa; 

f) modifica della localizzazione quando la
sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di
quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo,
sia inferiore al 50 per cento; 

g) mutamento delle
caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione
alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche, ad esclusione di quelli che ricadono
nel comma 1, lettere a) e b), dello stesso articolo

h)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica
quando non attenga a fatti procedurali.

commento al comma 1: le modifiche introdotte, benché puntuali, hanno un impatto travolgente sulla valutazione delle difformità. viene elevato dal 2 al 15% il limite dimensionale entro il quale la difformità può essere ascritta alla definizione di parziale difformità, aprendo di fatto alla possibilità di applicare nel Lazio più agevolmente norme anche di recentissima introduzione come le disposizioni dell’art. 34-ter del decreto salva-casa. Rimane comunque formalmente un vuoto che altre regioni hanno invece gestito, ovvero il confine della variazione essenziale rispetto alla difformità totale: per ora sappiamo solo che “oltre” il 15% si è sicuramente in variazione essenziale, ma non si sa dove si trovi l’eventuale ulteriore confine verso la difformità totale, posto che vi è giurisprudenza che equipara variazioni essenziali e difformità totali, senza cioè sostanzialmente distinguerle.

2. La
modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque
considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti
stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le
destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza
della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti
con leggi, norme e regolamenti.
 La modifica della
localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione
essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1,
lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, non
aumentino l’altezza della costruzione, il volume o le superfici
lorde assentite e sempre che la nuova localizzazione non contrasti
con leggi, norme e regolamenti.

commento al comma 2: alla già ampia elasticità valutativa della modifica della localizzazione del fabbricato, viene aggiunta una tolleranza sull’altezza, nel senso che questa non deve essere maggiore di quella di progetto, presupponendo dunque che possa essere minore. Rimane non chiaro se in caso di delocalizzazione si applica comunque la tolleranza del 15% o se l’edificio debba essere proprio identico al progetto, circostanza che incide non poco sulla valutazione.

3. Non
possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono
sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative.

4. Gli
interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a
vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico
ed ambientale ambientale ed
idrogeologico
, nonché su immobili ricadenti in aree naturali
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità
dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui
medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
 4
bis. Le tolleranze costruttive di cui all’articolo 34 bis del
d.p.r. 380/2001 e successive modifiche non rientrano in ogni caso tra
le variazioni essenziali.

commento al comma 4: anche qui un chiaro adeguamento alle disposizioni del salva-casa.

Art.
18 (Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia
eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo)

1. Ferma
restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le
opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente qualora accerti l’esistenza di interventi di
nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche,
in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia
di inizio attività
 segnalazione certificata di
inizio attività
 nei casi previsti dall’articolo 22,
comma 3, lettera a)
 23, comma 01, del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, ingiunge al responsabile dell’abuso,
nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di
provvedere a proprie spese entro un congruo termine, comunque non
superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell’opera e al
ripristino dello stato dei luoghi.

2. Decorso
inutilmente il termine di cui al comma 1, la demolizione è eseguita
a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.

3. Qualora,
sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non
possa avvenire senza pregiudizio della parte dell’immobile eseguita
in conformità, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente
alla esecuzione delle opere abusive
 triplo del costo
di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive
modifiche, della parte dell’opera realizzata in difformità dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del
valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale
.

commento al comma 3: altro mero adeguamento al salva-casa

4. L’accertamento
di inottemperanza comporta, altresì, l’applicazione di una
sanzione pecuniaria da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30
mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso. 

4 bis.
Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che
costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della
data di entrata in vigore della l. 10/1977, e che non sono
riconducibili ai casi di cui all’articolo 34 bis del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, possono essere regolarizzati con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 34 ter dello stesso
d.p.r. 380/2001, sentite le amministrazioni competenti secondo la
normativa di settore.

commento al nuovo comma 4-bis: si tratta sempre di adeguamenti alla disciplina introdotta dal decreto salva-casa


 

Art.
19 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività
 )

1. Ferma
restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le
opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi
edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche, nonché mutamenti di destinazione d’uso
nell’ambito di una stessa categoria previsti
dall’articolo 7, comma terzo, della l.r. 36/1987
 senza
opere ovvero con opere riconducibili agli interventi previsti dagli
articoli 6 e 6 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche
, in
assenza della prescritta denuncia di inizio
attività
 segnalazione certificata di inizio
attività
 o in difformità dalla stessa, applica una
sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore
venale dell’immobile
 da un minimo di millecinquecento euro
ad un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.

2. Fatto
salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall’articolo 167
del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, qualora le opere eseguite
in assenza di denuncia di inizio attività segnalazione
certificata di inizio attività
 consistano in interventi di
restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma
1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali e ad
altre norme urbanistiche vigenti, l’ente preposto alla tutela del
vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso nonché al
proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un
congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, alla
demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi e
applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila 500 euro a un
massimo di 25 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso. (6)

3. Qualora
gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo
2 del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente decide
l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 previa
acquisizione del parere di cui all’articolo 37, comma 3, del d.p.r.
380/2001, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di
mancato rilascio dello stesso. (7)

4. La
mancata denuncia di inizio attività segnalazione
certificata di inizio attività
 non comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche.

Art.
20 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato
d’ufficio o in via giurisdizionale) – aggiornamenti di mera forma

1. In
caso di permesso di costruire annullato d’ufficio, ai sensi
dell’articolo 21nonies della l. 241/1990, o in via giurisdizionale,
il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente,
qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la
rimozione di vizi delle procedure amministrative o il ripristino
dello stato dei luoghi, applica la sanzione pecuniaria pari al valore
di mercato dell’immobile o all’incremento del valore di mercato
dello stesso conseguente all’esecuzione delle opere.

2. L’integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo
22.

3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi eseguiti mediante denuncia di inizio
attività
 segnalazione certificata di inizio
attività
 ai sensi dell’articolo 22, comma
3
 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche, qualora il dirigente o il responsabile della struttura
comunale competente accerti l’inesistenza dei presupposti richiesti
per la formazione del relativo titolo.

Art.
21 (Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di
altri enti pubblici) – 
aggiornamenti di mera forma

1. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente,
qualora accerti l’esistenza, da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all’articolo 8, comma 4, di opere su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato, della Regione, dei comuni, delle province o
di altri enti pubblici, nonché su terreni di uso civico, in assenza
di permesso di costruire o di denuncia di inizio
attività
 segnalazione certificata di inizio
attività
, nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del
d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, o in totale o parziale
difformità dagli stessi ovvero con variazioni essenziali determinate
ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso e
al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione
dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo
termine, comunque non superiore a novanta giorni.

2. Il
provvedimento di ingiunzione è comunicato all’ente proprietario
del suolo.

3. Decorso
inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita
a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.

4. Resta
fermo il potere di autotutela dello Stato, della Regione, dei comuni,
delle province e degli altri enti pubblici previsto dalla normativa
vigente.


articolo 22 – accertamento di conformità

Art.
22 (Accertamento di conformità)
 

introduzione: l’articolo 22 viene completamente sostituito, anche se le procedure di accertamento in linea generale rimangono le stesse. Sostanzialmente, la Regione si adegua alle disposizioni del salva-casa senza apportarne rilevanti modifiche.

1. Nei casi previsti
dagli articoli 15 e 16, il responsabile dell’abuso, nonché il
proprietario, ove non coincidente con il primo, può ottenere il
permesso di costruire in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 1, e, comunque, fino
all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli
interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento
della domanda.
 

2. Nei casi previsti dagli articoli 18 e
19 nonché nel caso di realizzazione di opere riconducibili a
variazioni essenziali di cui all’articolo 17, il responsabile
dell’abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il
primo, può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o
presentare la segnalazione certificata di inizio attività, fino alla
scadenza del termine di cui all’articolo 18, comma 1 e, comunque,
fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli
interventi risultino conformi ai requisiti prescritti dalla
disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione nonché
alla disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione
dell’istanza.
 

commento ai commi 1 e 2: viene divisa la procedura di accertamento di conformità tra abusi che rientrano nell’alveo di competenza del permesso in sanatoria (art. 36 DPR 380/01) e quelli che rientrano nelle “nuove” procedure dell’art. 36-bis anche se non vengono espressamente citati i riferimenti della norma nazionale. Si tratta di un adeguamento alle nuove disposizioni del salva-casa, difatti al comma 2 viene richiesta la cosiddetta conformità asimmetrica, anche nel caso delle variazioni essenziali.

3. Il permesso di costruire e la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
 

a) nei
casi previsti dal comma 1, di un importo pari a due volte il
contributo di costruzione;
 

b) nei casi previsti dal comma
2 e dall’articolo 18 nonché nel caso di realizzazione di opere
riconducibili a variazioni essenziali di cui all’articolo 17, di un
importo pari a due volte il contributo di costruzione aumentato del
20 per cento. Non si applica l’aumento del 20 per cento nei casi in
cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia
al momento della presentazione dell’istanza;
 

c) nei
casi previsti dal comma 2 e dall’articolo 19, un importo pari al
doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, in una misura,
determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a
1.032,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Tali importi sono
ridotti nella misura non inferiore a 516,00 euro e non superiore a
5.164,00 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione dell’istanza.
 

commento al comma 3: la disciplina viene aggiornata alle sanzioni previste dal salva-casa. Dunque la Regione stavolta è allineata con la norma nazionale, senza creare gli squilibri che in passato tanti problemi interpretativi ha generato.

4. La
richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla
dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi
dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui ai commi
1 e 2.
 

5. Sulla richiesta del permesso di costruire in
sanatoria di cui al comma 1 il comune si pronuncia con adeguata
motivazione entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa,
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
 

commento al comma 5: conformemente all’art. 36 DPR 380/01, la richiesta di permesso in sanatoria prevede il silenzio-diniego.

6.
Sulla richiesta del permesso di costruire in sanatoria di cui al
comma 2 il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alla segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria si applica il termine di cui
all’articolo 19, comma 6 bis, della l. 241/1990.
 

commento al comma 6: questo comma riproduce le disposizioni già in vigore secondo l’art. 36-bis DPR 380/01, ovvero che sia in caso di permesso in accertamento di conformità e sia in caso di SCIA si applica il silenzio-assenso.

7. Per
gli interventi individuati nei casi di cui al comma 2, se ricadenti
nelle zone sismiche di cui all’articolo 83 del d.p.r. 380/2001, il
tecnico attesta che gli stessi rispettino le prescrizioni di cui alla
sezione I del capo IV della parte II dello stesso d.p.r. 380/2001.
Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti al momento della realizzazione degli interventi
corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta
sulla base del contenuto minimo richiesto dal regolamento regionale
previsto dal comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 11
agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed
interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive
modifiche, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione
dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le
disposizioni del d.p.r. 380/2001 e, in particolare, di cui
all’articolo 94 del medesimo d.p.r., ovvero per l’esercizio delle
modalità di controllo previste dallo stesso regolamento regionale,
per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’articolo
94 bis del medesimo d.p.r.. Il tecnico abilitato allega, altresì,
alla documentazione prevista dall’articolo 36 bis del d.p.r.
380/2001 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, del
d.p.r. 380/2001 o l’attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2 bis, del
medesimo d.p.r. ovvero, in caso di difformità che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo
dei controlli stessi.
 

commento al comma 7: qui forse possiamo parlare di una presa di posizione netta della Regione, non tanto riguardo al salva-casa, a cui l’amministrazione si adegua, quanto nella specifica che in caso di sanatoria di interventi edilizi si applica il principio del deposito strutturale come definito dall’art. 34-bis comma 3-bis DPR 380/01. Non è solo una sfumatura: la Regione intende specificare un vero e proprio procedimento di sanatoria sismica, non in contrasto con la norma nazionale, ma più esplicito. Vedasi nel merito anche la nota interpretativa della Regione Lazio (prot. 407168 del 4 aprile 2025) che non appare in contrasto con quanto introdotto con la L. 12/2025.

8. Il permesso di costruire di cui
al comma 2 può essere subordinato alla condizione del rilascio del
provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli
eventuali interventi edilizi di adeguamento, anche strutturali,
necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di
settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle
opere che non possono essere sanate ai sensi del presente
articolo.
 

commento al comma 8: anche qui abbiamo un aggiornamento alle procedure già previste con i salva-casa, il quale nel nuovo art. 36-bis introduce la possibilità (finalmente) di eseguire opere conformative laddove lo stato dei luoghi attuale non sia conforme alle norme regolamentari e necessiti dunque di adeguamento “anche strutturale” per la messa a norma. La disposizione regionale appare essere più esplicita della norma nazionale riguardo al fatto che le opere possono essere anche non strutturali o comunque non necessariamente strutturali: dunque è possibile eseguire ad esempio opere di diversa distribuzione interna laddove questa non soddisfi i requisiti regolamentari e consentire così di poter svolgere lavorazioni che portino l’immobile in uno stato legittimo, pronto per l’accertamento di conformità, in una unica procedura. Con la modulistica salva-casa tali interventi possono anche essere proposti dall’interessato.

9. Per le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico resta ferma la procedura prevista dal comma 4 e
seguenti dell’articolo 36 bis del d.p.r. 380/2001.

Art.
23 (Lottizzazione abusiva) – nessuna modifica

1. Ai
sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche,
si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:
a) senza la prescritta autorizzazione, sono iniziati interventi che
comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o
regionali, anche se per le singole opere facenti parte della
lottizzazione sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo; b)
senza la prescritta autorizzazione, si realizzano i presupposti per
una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni attraverso il
loro frazionamento e vendita, o atti equivalenti, in lotti che per le
loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura
del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di
opere di urbanizzazione e, in rapporto agli elementi riferiti agli
acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.

2. Agli
atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali relativi a terreni si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche.

3. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente,
qualora accerti l’esecuzione di lottizzazioni di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ne dispone la
sospensione con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree
interessate ed ai soggetti indicati dall’articolo 12. L’ordinanza
comporta l’immediata sospensione dei lavori in corso ed il divieto
di disporre dei suoli e delle opere eseguite. L’ordinanza è
trascritta, ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche, nei registri immobiliari.

4. Decorsi
novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di cui al comma 3, le
aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale
competente provvede alla demolizione delle opere ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.

5. In
caso di inerzia del comune agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la
Regione esercita il potere sostitutivo e l’acquisizione gratuita
delle aree lottizzate si verifica a favore della Regione stessa.

6. In
caso di lottizzazione abusiva non si applica quanto previsto
dall’articolo 22.

Sezione
III Sistema sanzionatorio. Procedure speciali nelle aree sottoposte a
vincoli.

Art.
24 (Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura
urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) – immutato

1. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
provvede direttamente, a spese del responsabile dell’abuso, alla
demolizione dell’opera ed al ripristino dello stato dei luoghi
quando accerti l’esistenza di interventi, non ultimati, senza
titolo, su aree: a) soggette a vincolo di inedificabilità
assoluta in base a previsioni degli strumenti urbanistici comunali e
sovracomunali e ad altre norme urbanistiche vigenti; b) soggette
a vincolo di destinazione per la realizzazione di opere e spazi
pubblici o di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire
l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolare) e successive modifiche; c) soggette alla tutela di cui
al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e
successive modifiche; d) soggette alle disposizioni di cui
all’articolo 94, relativo alla disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale).

2. La
demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento
al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale
titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con
il primo.

3. Nel
caso delle aree di cui comma 1, lettera c), il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente provvede alla
demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione all’amministrazione competente alla tutela del
vincolo che può intervenire di propria iniziativa dandone avviso al
comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione
stessa.

4. Il
comune può stipulare accordi con privati, interessati alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, diretti ad
anticipare e sostenere i relativi costi. In tal caso si applicano i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in
quanto compatibili.

5. Qualora
l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si
applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.

Art.
25 (Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su
immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità
assoluta) – immutato

1. Il
competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali
provvede, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche, alla vigilanza, ivi compreso l’accertamento
dell’abuso e le demolizioni, su: a) immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge; b) immobili
dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 12, 13 e 14
del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche; c) beni di interesse
archeologico; d) (8)

2. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente,
qualora accerti l’esistenza di opere abusive sugli immobili o sui
beni di cui al comma 1, ne dà comunicazione al competente organo del
Ministero per i beni e le attività culturali che provvede agli atti
di competenza.

Art.
26 (Interventi su beni paesaggistici) 
– immutato

1. Il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
provvede direttamente a spese del responsabile dell’abuso alla
demolizione dell’opera ed al ripristino dello stato dei luoghi
quando accerti l’esistenza di interventi senza titolo, non
ultimati, sui beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del d.lgs.
42/2004 e successive modifiche.

2. La
demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento
al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale
titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con
il primo.

3. Qualora
l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si
applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.

4. Resta
comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004
e successive modifiche

art. 27 -> art. 38

sono
omessi ulteriori articoli dal 27 al 38 che non subiscono modifiche o ne subiscono ma di mera forma

nota di lettura

Il presente post è sato redatto con la massima diligenza, ma si tratta di un testo divulgativo non ufficiale che può contenere errori materiali o valutativi e non può far fede. Non si assumono responsabilità in caso di errori. Nel caso ne ravvisaste, commentate qui sotto o scrivetemi in privato: quello che interessa è che nel blog siano presenti solo informazioni utili e per essere tali devono essere veritiere.

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